Risposte ad istanze di interpello in tema di sicurezza sul lavoro

La Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell’art 12 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine ad alcuni aspetti inerenti l’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si riportano, di seguito, le risposte ai quesiti di maggiore interesse per i nostri settori.

Visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stages formativi

E’ stato richiesto alla Commissione di esprimere il proprio parere in merito alla corretta interpretazione della norma di cui all’art. 41 del d.lgs. 81/08 con particolare riferimento all’obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti di soggetti minori di età, i quali in veste di partecipanti a corsi di formazione istruzione (stages) siano coinvolti in momenti di alternanza scuola–lavoro.

Analogo quesito è stato posto nei confronti di allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature in genere, agenti chimici o fisici etc.

Al riguardo la Commissione ha in primo luogo specificato come lo stage o tirocinio formativo rappresenti una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, non costituente un rapporto di lavoro, ma solo finalizzato a conoscere e sperimentare in modo concreto il mondo lavorativo.

La L. 977/67, continua la Commissione, si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro anche speciale (come ad es. l’apprendistato o il lavoro a domicilio).

Ai sensi dell’art 8 di tale legge gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante visita preassuntiva, l’doneità degli stessi all’attività lavorativa cui saranno adibiti.

Nel parere viene poi richiamato l’art. 2 del d.lgs. 81/08 che equipara ai lavoratori gli allievi e i soggetti beneficiari dei tirocinii formativi, per quanto riguarda le misure di salute e sicurezza previste dal Testo Unico.

Nel successivo art. 41 viene disposto che l’obbligo di sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche per i soggetti equiparati ai lavoratori.

Da ciò si evince, secondo la Commissione, che l’obbligo della visita preassuntiva si applica solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale (L. 977/67) circostanza che non sussiste per l’ adolescente stagista o lo studente minorenne che dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria limitatamente ai casi previsti dalla normativa vigente (attività soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria).

Servizi igienico assistenziali

E’ stato chiesto alla Commissione di pronunciarsi in merito alla corretta interpretazione dell’art. 63 comma 1 del d.lgs. 81/08 ed in particolare dei punti 1.13.1.1 (“nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile, quanto per lavarsi”) e 1.13.3.1 (“i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei localo di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi”).

In proposito la Commissione – considerando che la norma impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori i servizi igienico assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze – ritiene che il datore di lavoro assolva al suo obbligo purchè questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano utilizzabili dal lavoratore liberamente, facilmente, senza aggravio di costo e nel rispetto delle norme igieniche.

Valutazione del rischio stress-lavoro correlato – non delegabilità

E’ stata avanzata istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione sulla possibilità da parte del datore di lavoro di delegare a terzi la valutazione del rischio stress-lavoro correlato.

Al riguardo la Commissione ha ricordato le disposizioni vigenti sulla valutazione dei rischi, che deve riguardare “tutti i rischi da lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato” e ha quindi richiamato l’art. 16 ove è fissato il principio generale della delegabilità che incontra eccezioni solo nei casi in cui la delega sia “espressamente esclusa”.

Le deroghe tassativamente previste segnano pertanto i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica.

Secondo la Commissione la valutazione dello stress lavoro correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e poiché l’art. 17 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro (anche qualora lo stesso decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia), ne discende la non delegabilità di tale specifica valutazione.

Con ulteriori interpelli sono inoltre stati espressi pareri riguardanti:

– requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – definizione di “attività lavorativa ” nel settore delle costruzioni -;
– esclusione dall’applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti;
– corretta applicazione delle norme di cui al d.lgs. 81/08 nella gestione dei reparti “Stuntmen” e “Addetti agli effetti speciali” nel settore cinematografico;
– verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del Titolo IV (Cantieri Temporanei o mobili) del d.lgs. 81/08.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Ascom Sistemi Gestionali al numero 035 4120181-129

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