E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013 il Decreto del Ministero Interno 29 marzo 2013 contenente la “Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico alberghiere” (Cfr. nostre com. n. 22 del 6 aprile 2012 e n. 28 del 8 maggio 2012).
La modifica va a riformulare il comma 6 dell’art. 5 del decreto soprarichiamato al fine di indicare espressamente la tipologia di corso che gli addetti al servizio antincendio dovranno frequentare. Pertanto:
– per le strutture ricettive di Categoria A (fino a 50 posti letto) e di categoria B (oltre 50 e fino a 100 posti letto) dell’Allegato I al dpr 151/11 dovranno essere frequentati i corsi di cui all’Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 di tipo B (rischio di incendio medio – 8 ore)
– per le strutture ricettive di Categoria C (oltre 100 posti letto) dell’Allegato I al dpr 151/11 dovranno essere frequentati i corsi di cui all’Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 di tipo C (rischio di incendio elevato – 16 ore)
– per le attività riportate nell’Allegato X del D.M. 10 marzo 1998 (tra cui gli alberghi con oltre 100 posti letto) dovrà essere conseguito anche l’attestato di idoneità tecnica di cui alla L.609/96.
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