I maniglioni antipanico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004 che, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.
Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.
La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M. 03/11/2004):
1. per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;
2. per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
3. per il titolare dell’attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
I termini attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come definito dall’art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del Decreto sono:
-in caso di rottura del dispositivo;
-sostituzione della porta;
-modifica dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo;
–entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
La scadenza, quindi, per la sostituzione dei maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga, non provvisti di marcatura CE, in conformità al D.M. 03 novembre 2004 era prevista entro febbraio 2011.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio. Il provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova data di riferimento è quindi il 16 febbraio 2013.
Fonte: puntosicuro.it