Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, sono stati pubblicati gli Accordi sulla formazione dei datori che svolgono le funzioni di RSPP, dei lavoratori, preposti e dirigenti approvati il 21 dicembre u.s. in attuazione a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza).
Gli accordi vanno a regolamentare contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi e dell’aggiornamento sia per i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sia per i lavoratori compresi dirigenti e preposti.
I percorsi formativi vengono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio (basso – medio – alto) ed il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza.
Per i datori di lavoro è previsto un aggiornamento con periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo). L’obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del DM 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 626/94. Per gli esonerati il termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi oggetti i medesimi contenuti previsti dell’accordo. In caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La formazione per i lavoratori chiarisce una netta distinzione tra formazione e informazione e prevede un percorso formativo che si snoda in due momenti, uno di base (formazione generale) identico per tutti e l’altro più specifico per le differenti attività produttive individuate secondo la classificazione ATECO. E’ previsto un aggiornamento quinquennale e in caso di nuova assunzione il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre sessanta giorni dall’assunzione.
Considerata la rilevanza in termini organizzativi di queste nuove disposizioni, vi invitiamo alla lettura degli accordi allegati alla news.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Ascom Sistemi Gestionali al numero 035 4120181-129
► Consulta l’Accordo Stato Regioni per datori di lavoro
► Consulta l’Accordo Stato Regioni per lavoratori, dirigenti, preposti