Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione

E’ stato approvato l’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione.

L’accordo definisce i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.

Nelle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo rientrano: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli) pompa per calcestruzzo.

L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione. Viene riconosciuta la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti (punto 9 formazione pregressa). In caso di formazione difforme, specifici corsi integrativi dovranno essere svolti entro 24 mesi.

L’Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 ed entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione.

L’Accordo rientra nei numerosi provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che ancora mancano per la sua completa attuazione.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Ascom Sistemi Gestionali al numero 035 4120181-129

► Consulta l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

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