Riteniamo utile segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto 9 luglio 2012 recante “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il provvedimento definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs. 81/2008.
I contenuti sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio. Il medico competente risponde della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle predette informazioni. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.
I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell’articolo 40 del D.Lgs. 81/2008 sono specificati nella tabella 2, che sostituisce l’allegato 3B del D.Lgs. 81/2008. La trasmissione dei dati deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento in via unicamente telematica.
Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di 12 mesi a far data dall’entrata in vigore del decreto (26 agosto 2012) per la sperimentazione delle disposizioni previste.
Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all’allegato 3B, scade il 30 giugno 2013.
Al termine del periodo di sperimentazione, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 dell’art. 40.
Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40, la sanzione di cui all’art. 58, comma 1, lettera e, è sospesa sino al termine della sperimentazione.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Ascom Sistemi Gestionali al numero 035 4120181-129