Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e in attuazione degli articoli 6, comma 8, lettera m-quater e 28, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
In tal modo vengono fornite in anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 2010) ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori gli strumenti essenziali di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress lavoro-correlato.
La valutazione dovrà avvenire in due fasi:
1) la prima è obbligatoria (valutazione preliminare) e deve evidenziare indicatori oggettivi e verificabili di vario tipo: indici infortunistici, assenze per malattia, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori, carichi e ritmi di lavoro, turni, conflitti interpersonali al lavoro, autonomia decisionale e controllo. Nel caso non emergano elementi di rischio il datore di lavoro dovrà solo darne conto nel documento di Valutazione Rischi. Nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlati tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi. Ove gli interventi risultino inefficaci si procede alla fase di valutazione successiva (valutazione approfondita).
2) la valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate. Questa fase è riferita a gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.
La data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di Valutazione dei Rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.
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