Si ritiene utile informare che è stato pubblicato sulla G.U. del 30 aprile u.s., il Decreto 24 aprile 2014 che semplifica il sistema Sistri, in vigore dal 01/05/2014.
Il ministero dell’Ambiente, ha ritenuto necessario escludere dal Sistri i piccoli produttori di rifiuti pericolosi; spostare il pagamento del contributo e introdurre importanti semplificazioni per i trasportatori, per quanto riguarda l’intermodalità.
Si riportano le principali novità e semplificazioni introdotte:
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi – Viene specificato che non tutti i produttori di pericolosi, come precedentemente previsto, debbano aderire al sistema Sistri.
Vengono esclusi, infatti, le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, fino a dieci dipendenti, derivanti da: attività di demolizione e scavo, lavorazioni industriali e artigianali, attività commerciali, quelle di servizio e quelle sanitarie (articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006) nonché le attività agricole e agroindustriali. Sopra questa soglia dimensionale anche queste attività saranno obbligate ad aderire.
Si ricorda che per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento del contributo – Viene disposto che imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità debbano versare il contributo annuale Sistri entro il 30 giugno nella misura e con le modalità già previste dalla legge. Uno slittamento rispetto al precedente termine del 30 aprile.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Ascom Sistemi Gestionali al numero 035 4120181-129