E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 Febbraio 2015, la Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 di conversione, con modificazioni, del D.Lgs. n. 192 del 31 dicembre 2014 (c.d. Milleproroghe).
All’art. 4 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto viene ulteriormente differito dal 30 aprile 2015 al 31 ottobre 2015.
Inoltre viene prorogato al 7 ottobre 2016 il termine per l’adeguamento delle nuove attività (di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/11) ora assoggettate ai controlli di prevenzione incendi.
La proroga si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono entro 8 mesi dall’entrata in vigore della legge, agli adempimenti di cui all’art. 3 del richiamato D.P.R., ossia alla presentazione del progetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da applicare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
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